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Le spese occorrenti per l'esecuzione del rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi compresi nel piano o di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 50.000 milioni, con la assegnazione, per cinque esercizi finanziari a far tempo dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1962-63:

  • a)della somma di lire 8500 milioni da prelevarsi sullo stanziamento che risultera' iscritto annualmente nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo di cui al primo comma dell'art. 5 ed ai sensi dell'art. 4;
  • b)della somma di lire 1500 milioni da prelevarsi per l'esercizio 1958-59 sullo stanziamento iscritto nel bilancio dell'Amministrazione suddetta al capitolo numero 58 "Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee e agli impianti a carico dell'esercizio" e, per quattro esercizi successivi, sullo stanziamento da iscrivere, per il medesimo titolo, sul capitolo corrispondente.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;289~art2 · fonte del testo