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La somma di lire 125.000 milioni occorrente per la esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'art. 2 e comprese nello stesso piano di cui allo art. 1, sara' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in ragione di lire 30.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-60, di lire 25.000 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 20.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63. I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 125.000 milioni di cui al precedente comma, saranno provveduti con operazioni di credito. A tale fine, l'Amministrazione e' autorizzata a contrarre mutui, da collocarsi sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presentera' il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 125.000 milioni.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;289~art3 · fonte del testo