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L'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e' ulteriormente modificato come segue: Quarto comma; lettera b):
- b)nel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore a quella che verra' a risultare iscritta, per questo titolo, sul bilancio dell'esercizio 1958-59; Quinto comma: I ricavi del materiale fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dei binari, degli altri impianti fissi e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
