Per l'erogazione dei contributi e' istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo e' determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6. (( Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in piu' rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, puo' mantenere in contabilita' speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi. ))

Testo vigente dal 28 luglio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1992

    Illegittimità dichiarata
    5 febbraio 1992

    Le disposizioni della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernenti, rispettivamente, (art. 1) le iniziative ammesse al previsto finanziamento, in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose (comunità di accoglienza, interventi a sostegno delle famiglie, centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale, interventi nell'ambito delle strutture scolastiche) e l'istituzione (art. 3) di un apposito fondo (aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) pur incidendo largamente su materie di competenza delle ricorrenti Province autonome (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica) trovano adeguata giustificazione, oltre che nella natura aggiuntiva e non sostitutiva del fondo, e al carattere temporalmente limitato (al triennio 1991-1993) degli interventi, nei caratteri dell'emergenza sociale che si è inteso affrontare, e nella sua stretta connessione con problemi della difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.) - Sulla esclusione della illegittimità di interventi statali attinenti a materie di competenza di Regioni o Province autonome, quando tali interventi "presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari": S. nn. 180/1991, 37/1991, 32/1991, 345/1990, 459/1989, 399/1989, 324,1989, 217/1988.

    Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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