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Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese. Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

  • a)un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma del successivo articolo 21;
  • b)un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della regione o con ricorso al credito.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art10 · fonte su Normattiva