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I competenti organi della regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/1996

    Parametro
    18 aprile 1996

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17 giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanzia…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 81 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art17 · fonte su Normattiva