Art. 17 — Impegni di spesa
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I competenti organi della regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
