Art. 18 — Pagamento delle spese
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I competenti organi della regione dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui. Non puo' farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili. Gli amministratori e i funzionari della regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, della osservanza della disposizione di cui al precedente comma. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
