Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Art. 3 — Bilancio annuale di previsione
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Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:
- 1)l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2)l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3)l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza. Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformita' ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17. Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma e' iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto altresi' l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
