Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Art. 34 — Cooperazione Stato-regioni
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Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
