1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra: - piu' Stati ACP; - uno o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati, paesi o territori vicini, non ACP; - piu' organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP; - uno o piu' Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP. 2. La cooperazione regionale puo' inoltre riguardare le azioni concordate tra due o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art102 · fonte su Normattiva