Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo II anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonche' nei fondi chiusi di cui all'articolo 17. Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art12 · fonte su Normattiva