Art. 8 — Esercizio della caccia
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in epigrafe, al Tribunale di Spoleto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 3 cost. · Art. 624 c.p. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.
Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 4 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99 e 154/1983.
Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art8 · fonte su Normattiva