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L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purche' corrispondente alle specie gia' presenti sul territorio nazionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento. E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art13 · fonte su Normattiva