Art. 13 — Introduzione di selvaggina dall'estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purche' corrispondente alle specie gia' presenti sul territorio nazionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento. E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
