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Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi e venerdi, nei quali l'esercizio della caccia e' in ogni caso sospeso. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi e venerdi, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non e' consentita la posta alla beccaccia. Non e' altresi' consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art14 · fonte su Normattiva