Art. 17 — Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri. I fondi chiusi esistenti o che si intendera' istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualita' di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate. Sui fondi indicati nel presente articolo e' concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
