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E' vietato a chiunque:

  • a)l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
  • b)l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;
  • c)l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile, dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche' dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
  • d)l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
  • e)sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
  • f)portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
  • g)cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
  • h)cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
  • i)cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;
  • l)prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che adottera' le decisioni del caso;
  • m)detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;
  • n)usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
  • o)usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
  • p)cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;
  • q)usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
  • r)usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
  • s)usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
  • t)commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
  • u)rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale. Le competenti autorita' territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 136/1983

    Questione inammissibile
    16 maggio 1983

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 lett. q della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONIN…

    Art. 3 cost. · Art. 20 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art20 · fonte su Normattiva