Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Art. 21 — Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame

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La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza. Detta licenza puo' essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art21 · fonte su Normattiva