Art. 25 — Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia
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Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo, il cui ammontare e' commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente:
- a)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N. 41))
- b)il 43 per cento all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1986, n. 41
2con decorrenza dal 1 gennaio 1986
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 11 marzo 1992
