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La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e' affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Detta vigilanza e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza. Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano. Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria. Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati e' vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art27 · fonte su Normattiva