Art. 3 — Divieto dell'uccellagione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
In conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e' vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione. E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
