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In conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e' vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione. E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art3 · fonte su Normattiva