Art. 30 — Compiti delle associazioni venatorie riconosciute
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Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:
- a)ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
- b)a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
- c)a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;
- d)ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
- e)a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
- f)a proporre alle autorita' di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
- g)a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
