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Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

  • a)ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
  • b)a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
  • c)a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;
  • d)ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
  • e)a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
  • f)a proporre alle autorita' di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
  • g)a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art30 · fonte del testo