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Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 246/1988

    Parametro
    3 marzo 1988

    Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI giurisd. n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: M…

    Art. 2 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 5 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art5 · fonte su Normattiva