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La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 e' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art9 · fonte su Normattiva