Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della legge 27 dicembre 1953, numero 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui all'art. 4, lettere b), c) e d), purche' l'ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-13;1237~art1 · fonte del testo