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Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilita' di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonche' a liberi professionisti, Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il collaudo delle opere eseguite e' affidato a tecnici dell'amministrazione statale. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 23 aprile 1981
