Art. 18Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

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Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo piu' rapido al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 del codice di procedura penale, chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata. 3. Il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art18 · fonte su Normattiva