Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
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Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo piu' rapido al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 del codice di procedura penale, chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata. 3. Il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva