Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
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1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 14 giugno 2023 · versione 1 su Normattiva