Art. 19
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Misure cautelari per i minorenni 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. 3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena ((dell'ergastolo o)) della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore eta'.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 13 luglio 1991 · versione 1 su Normattiva