Art. 2

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Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  • a)il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • b)il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
  • c)il tribunale per i minorenni;
  • d)il procuratore generale presso la corte di appello;
  • e)la sezione di corte di appello per i minorenni;
  • f)il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art2 · fonte su Normattiva