Art. 32-bisOpposizione

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1. Con l'atto di opposizione e' richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni. 2. L'opposizione e' inammissibile quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilita' e' dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione. 3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilita', il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio. 4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna. 5. Il tribunale per i minorenni puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici gia' concessi. 6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 18 ottobre 2022 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art32bis · fonte su Normattiva