Art. 38
Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie 17 22 26 28 1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 17 22 26 28 2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. 17 22 26 28
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
17Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
22Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
26Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100
28Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Testo vigente dal 12 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva