Art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Esecuzione delle misure di sicurezza 1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. 2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art40 · fonte su Normattiva