Art. 40
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Esecuzione delle misure di sicurezza 1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. 2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. 1722
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
17Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
22Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Testo vigente dal 5 luglio 2024 al 9 agosto 2025 · versione 24 su Normattiva