Art. 9-bisValutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale

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1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.

Testo vigente dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art9bis · fonte su Normattiva