Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procreazione medicalmente assistita - Divieto, penalmente sanzionato, di soppressione degli embrioni, anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne l'impianto nell'utero della donna - Asserita violazione del diritto all'autodeterminazione della coppia - Asserita irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla fattispecie dell'aborto terapeutico - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, in riferimento alla sentenza della Corte EDU, Costa e Pavan - Insussistenza - Scelta di politica criminale che non eccede manifestamente il canone della ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il quale vieta e sanziona penalmente la condotta di «soppressione degli embrioni», ove pur riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riferimento a tali embrioni, infatti, la cui malformazione non ne giustifica, in ogni caso, un trattamento deteriore rispetto agli embrioni sani creati nel rispetto delle condizioni di legge, si prospetta l'esigenza di tutelarne la dignità, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riconducibile a mero materiale biologico. Il vulnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorchè) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res , non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di un altro interesse antagonista. E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della norma incriminatrice denunciata, che non contrasta neppure con l'asserito «diritto di autodeterminazione» o, con il richiamato parametro europeo, per l'assorbente ragione che il divieto di soppressione dell'embrione malformato non ne comporta l'impianto coattivo nell'utero della gestante. Per l'affermazione che la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione delle condotte punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2014, 273/2010, 364/2004 e le citate ordinanze nn. 249/2007, 110/2003, 144/2001. Nel senso che la tutela dell'embrione, il cui fondamento costituzionale risiede nell'art. 2 Cost., risulta passibile di "affievolimento" nel caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna, v. la citata sentenza n. 151/2009. Sulla tutela del concepito, v. la citata sentenza n. 27/1975.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza nonché asserita lesione dei principi della dignità umana, di uguaglianza e di tutela della salute della donna - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), impugnato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo, Cost. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 151 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". Inoltre, la richiamata pronuncia, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della stessa legge, per carenza di motivazione sulla rilevanza, ha precisato che le raggiunte conclusioni circa l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, introducono «una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2», che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impiantati per scelta medica. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale e in parte qua , rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 151/2009.
sentenza 97/2010massima n. 34457 Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Questione di legittimità costituzionale sollevata con sentenza - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per aver il rimettente sollevato le questioni con sentenza anziché con ordinanza. Infatti, posto che il giudice a quo ha disposto la sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, all'atto, pur formalmente definito "sentenza", deve essere riconosciuta natura di ordinanza. - Sul punto v., citata, sentenza n. 452/1997.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilità per non aver il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio a quo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non essersi il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo ha affermato che sulla legittimazione ad agire non vi era spazio di riesame, essendosi sulla stessa formato il giudicato, secondo quanto desumibile dalla sentenza di rinvio del Consiglio di Stato.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilità per il sopravvenuto mutamento delle linee guida in materia - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mutamento del quadro normativo, essendo nel frattempo mutate le linee guida in materia di procreazione assistita ai sensi del d.m. 11 aprile 2008. Infatti, è sufficiente rilevare l'operatività delle linee guida precedenti sino al momento della pendenza del giudizio a quo .
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di incidentalità, poiché l'oggetto del giudizio principale finirebbe con il coincidere con quello del giudizio di costituzionalità. Infatti, nella specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento della questione produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo , satisfattivo della pretesa delle parti private. - Sul punto v., citate, sentenza n. 303 e n. 50/2007.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilità del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del rispetto della dignità umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, lesione del diritto alla salute della donna, contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica o dell'interessato - Eccezione di inammissibilità per il fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità inerente al fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari. Infatti, posto che il giudice può sollevare questioni in sede cautelare quando non provvede sulla domanda oppure concede la misura ma tale concessione non si risolve nel definitivo esaurimento del potere cautelare, nella specie i procedimenti cautelari sono in corso e i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi. - Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede cautelare v., citate, sentenza n. 161/2008 e ordinanze n. 393/2008 e n. 25/2006.
Riguarda ancheart. 6 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della donna ed, eventualmente, del feto - Illegittimità costituzionale parziale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La norma, stabilendo che le tecniche di produzione degli embrioni non debbono crearne un numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo perché la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo caso, individuando, di volta in volta, il limite numerico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita. La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso. - Sul principio di autonomia e responsabilità del medico v. citate, sentenze n. 338/2003 e n. 282/2002.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento nell'utero, da realizzare non appena possibile - Omessa previsione che il trasferimento debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna - Irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della donna - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari -Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui vieta la crioconservazione degli embrioni soprannumerari.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto della dignità umana e di eguaglianza, della libertà personale e del diritto alla salute della donna - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost., nella parte in cui vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PRODUZIONE E UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI NUCLEO E DI CRIOCONSERVAZIONE, A FINI NON RIPRODUTTIVI - DIVIETO - RICHIESTA REFERENDARIA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME RELATIVE, FINALIZZATA AD AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI CON FINALITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta. Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità. La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
sentenza 46/2005massima n. 29501 Riguarda ancheart. 12 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI I SOGGETTI, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME, AL FINE DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa, invero, non ha per oggetto le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta, d'altro canto, il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 47/2005massima n. 29502 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI LE FINALITÀ DELLA LEGGE, I SOGGETTI COINVOLTI E IL CONCEPITO, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLE NORME, AL FINE DI ELIMINARE IL PRINCIPIO DI PREVALENZA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO E DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa, in tutto o in parte, agli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Per quanto concerne l'art. 1 della legge, di cui si propone l'abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell'art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale. Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d'altro canto il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile – al di là della articolata titolazione e delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 48/2005massima n. 29503 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistita