Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sara' compiuto in 20 anni. I prestiti saranno gravati del tasso annuo d'interesse del 3 per cento. Le annualita' di ammortamento e gli interessi saranno versati al fondo di rotazione. Non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
