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L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sara' compiuto in 20 anni. I prestiti saranno gravati del tasso annuo d'interesse del 3 per cento. Le annualita' di ammortamento e gli interessi saranno versati al fondo di rotazione. Non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art10 · fonte del testo