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Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, approva i bandi di concorso per la concessione ai ferrovieri delle provvidenze previste dalla presente legge, fissando altresi' i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti, distintamente per costruzione di alloggi ed erogazione di prestiti. I criteri di preferenza per l'assegnazione dei punteggi di graduatoria dovranno tener conto delle esigenze del servizio ferroviario assunte a base della formulazione del programma di cui al precedente articolo 4. Alla formazione delle graduatorie, secondo i criteri fissati dal comma precedente, provvedono Commissioni compartimentali formate da tre rappresentanti dell'Azienda, tre rappresentanti del personale e da un presidente, nominato dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I tre rappresentanti dell'Azienda verranno nominati dal direttore compartimentale, quelli del personale pure dal direttore compartimentale, su designazione dei sindacati.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
