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Al finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sara' provveduto con un fondo a cui affluiranno:
- a)il gettito degli introiti derivanti dalla cessione in proprieta' ai ferrovieri degli alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;
- b)il gettito degli introiti derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della presente legge, nonche' dall'ammortamento per capitali ed interessi dei prestiti concessi per la costruzione o l'acquisto di alloggi;
- c)la somma di 5 miliardi che, nel piano di costruzione alloggi per i ferrovieri approvato con decreto interministeriale n. 789 del 14 agosto 1962, in applicazione della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' stata riservata alla costruzione di alloggi di tipo economico. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dell') Stato, puo' inoltre destinare al fondo di cui al comma precedente, gli introiti derivanti dalla vendita dei terreni ferroviari non necessari all'esercizio. Il 70 per cento del fondo suddetto e' riservato alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore dei ferrovieri singoli o consociati in cooperative i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare. Nella ripartizione di tale fondo di rotazione la parte destinata agli acquisti di alloggi non puo' superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
