Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facolta' di determinare; in rapporto alle peculiari necessita' dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprieta' aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possono essere ceduti in proprieta', oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni. Nelle localita' di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprieta' dell'Amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprieta' agli attuali assegnatari, purche' dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri. Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art20 · fonte del testo