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Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione delle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, cosi' come le costruzioni realizzate, per l'Azienda ferroviaria, dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno della esenzione dai contributi di miglioria. Tuttavia, le aree sulle quali i singoli ferrovieri costruiranno alloggi per uso di abitazione familiare, fruendo a tal fine del fondo di rotazione, previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, non godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria specifica di cui al Titolo I della legge 5 marzo 1963, n. 246. Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorita' comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate in base alla presente legge. Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilita' degli alloggi costruiti in applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art22 · fonte del testo