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La gestione del fondo destinato, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, e' iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma dell'ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
