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Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri e' predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Nella formulazione del programma sara' tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario e della carenza di alloggi nelle diverse localita'.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 26 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art4 · fonte del testo