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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad impiegare il fondo di rotazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, per la concessione, a favore di ferrovieri, trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 3, di prestiti con garanzia ipotecaria per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi in esso previsti

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art9 · fonte del testo