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L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211. Il suddetto importo di 100 miliardi sara' destinato:

  • a)per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
  • b)per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio, con priorita' per le opere gia' in fase di avanzata esecuzione, la cui produttivita' e' legata al loro completamento.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;374~art1 · fonte del testo