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L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, e' autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda, in ragione di: lire 10 miliardi nell'esercizio 1969 lire 60 miliardi nell'esercizio 1970 lire 30 miliardi nell'esercizio 1971

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;374~art2 · fonte del testo