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Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sara' approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il programma puo' essere articolato in piani parziali, redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma. Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme. Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile dara' comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento dell'esecuzione del programma oggetto della presente legge.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
