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E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare. A modifica di quanto disposto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'art. 1, per un importo di almeno 40 miliardi, e' riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;374~art7 · fonte del testo