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[1]All'articolo unico della legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e' aggiunto il seguente comma:
[2]"Le variazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato sono approvate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, a condizione che le variazioni adottate con uno o piu' provvedimenti successivi non superino complessivamente il 10 per cento delle tariffe vigenti al 1 gennaio dell'anno in cui le stesse entrano in vigore".
Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
