Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il programma di interventi straordinari sara' sottoposto, sentiti la commissione consultiva interregionale e il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

[2]Il programma puo' essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di intervento di cui all'articolo 2, da approvarsi con separati decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

[3]Le eventuali variazioni ai piani parziali saranno approvate con le modalita' indicate nel precedente comma.

[4]Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti.

[5]Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-08-14;377~art3 · fonte del testo