Art. 5 — Accertamento dell'infezione
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Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche e' emanata con decreto del Ministro della sanita' che dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. 2 La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi."
Testo in vigore dal 9 giugno 1994 al 1 gennaio 2004
